Art. 19

Art. 19

In vigore dal 22 giu 1988
1. Un'impresa che fornisce prestazioni di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi tutti i documenti richiesti per l'applicazione del presente articolo qualora tale obbligo incomba anche alle imprese ivi stabilite. 2. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che agisce in regime di prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non rispetta le norme di diritto dello stesso Stato che le sono applicabili, esse invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare. 3. Se l'impresa non adotta disposizioni conformi all'invito di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi ne informano le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. Queste adottano tutte le misure appropriate affinché l'impresa interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità dello Stato membro della prestazione di servizi. Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi possono anche rivolgersi alle autorità competenti della sede sociale dell'impresa di assicurazione se le prestazioni di servizi sono effettuate da una succursale o da un'agenzia. 4. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro di stabilimento - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato -, l'impresa persiste nel violare le norme giuridiche vigenti nello Stato membro di prestazione di servizi, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento, può adottare le misure appropriate per evitare che insorgano altre situazioni irregolari e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dell'impresa in regime di prestazione di servizi nel suo territorio. Nel caso dei rischi diversi da quelli previsti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, tali misure comprendono il ritiro dell'autorizzazione di cui all'. Gli Stati membri si adoperano affinché sul loro territorio sia consentito procedere alle notifiche necessarie per queste misure. 5. Le precedenti disposizioni lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di sanzionare le irregolarità commesse nel loro territorio. 6. Se l'impresa che ha commesso l'infrazione ha uno stabilimento o possiede beni nello Stato membro di prestazione di servizi, le autorità di controllo di quest'ultimo possono, conformemente alla legislazione nazionale, applicare le sanzioni amministrative previste per tale infrazione nei confronti di detto stabilimento o di detti beni. 7. Qualsiasi misura adottata nel quadro dei paragrafi da 2 a 6 che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della prestazione di servizi deve essere debitamente motivata e notificata all'impresa interessata. Ciascuna di tali misure può essere impugnata mediante ricorso giurisdizionale nello Stato membro che le ha adottate. 8. Qualora siano state prese misure nell'ambito dell' della prima direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizio ne sono informate dalle autorità che hanno adottato tali misure e adottano a loro volta, quando si tratta di provvedimenti emanati a norma dell', paragrafi 1 e 3, le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati. In caso di revoca dell'autorizzazione a norma dell' della prima direttiva, le autorità dello Stato membro di prestazione di servizi vengono informate e prendono le misure appropriate per impedire l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dello stabilimento in questione in regime di prestazione di servizi nel territorio di tale Stato membro. 9. Ogni due anni la Commissione sottopone al Consiglio una relazione indicante brevemente il numero e il tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, sono state notificate decisioni di rifiuto di autorizzazione ai sensi dell' o sono state adottate misure ai sensi del paragrafo 4. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendo i dati necessari alla stesura della relazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:357:oj#art-19