Art. 13

Art. 13

In vigore dal 22 giu 1988
La legislazione degli Stati membri prescrive che un'impresa stabilita in uno Stato membro può coprire in detto Stato, in regime di prestazione di servizi, almeno: - i grandi rischi, quali definiti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva; - i rischi diversi da quelli definiti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva che rientrino nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione.
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