Art. 1 · L'allegato alla direttiva 75/321/CEE è modificato come segue:

Art. 1

L'allegato alla direttiva 75/321/CEE è modificato come segue:

In vigore dal 21 giu 1988
- Al punto 2.2.1.2, prima dei termini « . . nel caso in cui l'energia ausiliaria venisse a mancare . . . », aggiungere le parole « non integrati ad altri dispositivi ». - Al punto 2.2.4.1.1, primo comma, la penultima frase e precisamente « il dispositivo di sterzo e il sistema di frenaggio non debbono avere una fonte di energia comune. » è sostituita dal testo seguente: « fatte salve le disposizioni della direttiva 76/432/CEE relativa al frenaggio, qualora esista una connessione idraulica tra il dispositivo di sterzo idraulico e il dispositivo di frenaggio idraulico e qualora i due dispositivi siano alimentati dalla stessa fonte di energia lo sforzo per azionare il dispositivo di sterzo non deve superare 40 daN in caso di non funzionamento di uno dei due sistemi »
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