Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 giu 1988
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1g ottobre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:436:oj#art-3