Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 giu 1988
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o gennaio 1989 per quanto concerne l'aldrin, il dieldrin, l'endrin e l'isodrin e prima del 1o gennaio 1990 per quanto concerne le altre sostanze. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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