Art. 7

Art. 7

In vigore dal 14 giu 1988
1. La presente direttiva non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni prese dall'autorità competente conformemente alla presente direttiva. Ove ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente per iscritto allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi. Le decisioni suddette devono altresì essere comunicate all'autorità veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza. 2. Ogni Stato membro accorda agli speditori le cui partite di sperma siano state oggetto delle misure di cui all', paragrafo 2, il diritto di ottenere, prima che l'autorità competente prenda altre misure, il parere di un esperto veterinario, per determinare se l', paragrafo 2 sia stato rispettato. L'esperto veterinario deve essere cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di raccolta o dallo Stato membro destinatario. Su proposta degli Stati membri, la Commissione stabilisce l'elenco degli esperti veterinari che possono essere incaricati di elaborare tali pareri. Le modalità generali d'applicazione del presente articolo ed in particolare la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri sono determinate secondo la procedura di cui all'. CAPITOLO III Importazioni in provenienza dai paesi terzi Articolo 8 1. Uno Stato membro può autorizzare unicamente l'importazione di sperma di animali della specie bovina prove- niente dai paesi terzi che figurano in un elenco da elaborare secondo la procedura di cui all'. L'elenco può essere completato o modificato secondo le procedure di cui all'. 2. Per decidere se un paese terzo possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare: a) dello stato sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici nel paese terzo, specialmente per quanto riguarda le malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria ambientale di tale paese, capaci di compromettere la salute del bestiame degli Stati membri; b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese in merito alla presenza nel suo territorio di malattie contagiose degli animali, specialmente quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie; c) della normativa di tale paese in merito alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali; d) della struttura dei servizi veterinari di tale paese e dei poteri di cui tali servizi dispongono; e) dell'organizzazione e dell'applicazione delle misure profilattiche e di lotta contro le malattie contagiose degli animali; f) delle garanzie che il paese terzo può offrire per quanto riguarda il rispetto della presente direttiva. 3. L'elenco previsto al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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