Art. 5

Art. 5

In vigore dal 14 giu 1988
1. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro di raccolta dello sperma vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, lettera a), venga concesso soltanto se sono rispettate le disposizioni di cui all'allegato A e se il centro di raccolta dello sperma è in grado di rispettare le altre disposizioni della presente direttiva. Lo Stato membro provvede altresì a che un veterinario ufficiale controlli il rispetto di tali disposizioni e revochi il riconoscimento quando una o più di esse non sono più rispettate. 2. Tutti i centri di raccolta dello sperma riconosciuti sono iscritti in un elenco e provvisti di un numero di riconoscimento veterinario. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri di raccolta dello sperma nonché i relativi numeri di riconoscimento veterinario e notifica loro l'eventuale revoca del riconoscimento. Se uno Stato membro ritiene che le disposizioni che disciplinano il riconoscimento non sono o non sono più rispettate in un centro di raccolta dello sperma situato in un altro Stato membro, esso ne informa l'autorità competente di tale Stato. Quest'ultima prende allora tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro le decisioni adottate ed i motivi che le hanno originate. Se il primo Stato membro teme che non siano state prese le misure necessarie o che quelle prese siano insufficienti, esso ne informa la Commissione che incarica uno o più esperti veterinari di esprimere un parere. In base a questo parere, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all', a vietare provvisoriamente l'ammissione dello sperma proveniente da tale centro. La predetta autorizzazione può essere revocata secondo la procedura di cui all', alla luce di un nuovo parere reso da uno o più esperti veterinari. Gli esperti veterinari devono essere cittadini di uno Stato membro, diverso da quelli coinvolti nella controversia. Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'.
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