Art. 4
In vigore dal 14 giu 1988
1. Senza pregiudizio del paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano, fino al 31 dicembre 1992, l'ammissione di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente alla presente direttiva.
Fino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri possono autorizzare l'ammissione di sperma di tori che presentano un risultato positivo alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla presente direttiva.
In questo caso ogni partita deve subire un esame di inoculazione in un animale vivo e/o una prova di isolamento del virus. Questo requisito non è richiesto per lo sperma di animali che, anteriormente a una prima vaccinazione nel centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove di cui al primo comma.
Questi esami possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, nel paese di raccolta o nel paese destinatario.
Anteriormente al 1g gennaio 1992 il Consiglio riesamina il presente paragrafo in base ad una relazione della Commissione accompagnata da eventuali proposte.
2. Gli Stati membri in cui tutti i centri comprendono solo animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA sono autorizzati a rifiutare l'introduzione nel loro territorio di sperma provenienti da centri che non hanno lo stesso regime.
Secondo la procedura di cui all' si può decidere di estendere a una parte del territorio di uno Stato membro il beneficio delle disposizioni precitate nella misura in cui tutti i centri di questa parte di territorio contengano unicamente animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA.
3. Senza pregiudizio delle altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri che non praticano la vaccinazione contro l'afta epizootica non possono opporsi all'ammissione di sperma di animali vaccinati conformemente alla presente direttiva.
In questo caso, il 10 % al massimo dello sperma di ogni raccolta destinata agli scambi (con un minimo di 5 lamelle) può essere sottoposto ad una prova di isolamento del virus per la ricerca della febbre epizootica presso un laboratorio dello Stato membro destinatario o presso un laboratorio da esso designato. L'ammissione dello sperma può essere rifiutata se il risultato delle prove è positivo.
Storico versioni
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