Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 giu 1988
Ai fini della presente direttiva sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano all' della direttiva 64/432/CEE ed all' della direttiva 72/462/CEE. Inoltre, si intende per a) "sperma" il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato o diluito; b) "centro di raccolta dello sperma" uno stabilimento ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale; c) "veterinario ufficiale" il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro o del paese terzo; d) "veterinario responsabile di un centro" il veterinario responsabile del rispetto quotidiano nel centro delle esigenze prescritte dalla presente direttiva; e) "partita" una quantità di sperma coperta dallo stesso certificato; f) "paese di raccolta" lo Stato membro o il paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito in uno Stato membro; g) "laboratorio riconosciuto" un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, designato dalla competente autorità veterinaria per effettuare gli esami prescritti dalla presente direttiva. h) "raccolta" un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento. CAPITOLO II Scambi intracomunitari Articolo 3 Ogni Stato membro vigila a che venga spedito dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro soltanto sperma che soddisfi le condizioni generali seguenti: a) essere stato raccolto e trattato, in vista della fecondazione artificiale, presso un centro di raccolta riconosciuto, dal punto di vista sanitario, ai fini degli scambi intracomunitari in conformità dell', paragrafo 1; b) provenire da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B; c) essere stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in conformità delle disposizioni degli allegati A e C; d) essere scortato, durante il trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario conforme all', paragrafo 1.
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