Art. 11
In vigore dal 14 giu 1988
1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dello sperma soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo di raccolta.
Il certificato deve:
a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario e in una di quelle dello Stato membro ove si effettua il controllo all'importazione previsto all';
b) scortare lo sperma in un esemplare originale;
c) consistere di un solo foglio;
d) essere previsto per un solo destinatario.
2. Il certificato deve essere conforme a un modello stabilito secondo la procedura prevista all'.
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