Art. 10

Art. 10

In vigore dal 14 giu 1988
1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un paese terzo figurante nell'elenco elaborato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1 e il paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma proveniente da un paese terzo che figura nell'elenco, soltanto a condizione che detto sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate secondo la procedura dell' per le importazioni di sperma da tale paese. Ai fini dell'adozione delle norme di cui al primo comma devono essere presi in considerazione gli elementi seguenti: a) la situazione sanitaria della zona circostante il centro di raccolta dello sperma, con riferimento speciale alle malattie figuranti nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie; b) lo stato sanitario di tutti gli animali nel centro di raccolta dello sperma; c) lo stato sanitario dell'animale donatore e le prescrizioni relative agli esami; d) le prescrizioni relative agli esami cui deve essere sottoposto lo sperma. 3. Per quanto riguarda la fissazione delle condizioni di polizia sanitaria, conformemente al paragrafo 2, per la tubercolosi e la brucellosi, si applicano, come base di riferimento, le norme fissate dalle disposizioni dell'allegato A della direttiva 64/432/CEE. Può essere deciso caso per caso, secondo la procedura di cui all', di derogare a tali disposizioni quando il paese terzo interessato offra garanzie sanitarie simili; in tal caso vengono stabilite, secondo la stessa procedura, condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle del suddetto allegato A per consentire l'introduzione di tali animali nei centri di raccolta. 4. L' si applica per analogia.
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