Art. 5 · Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle prescrizioni:

Art. 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle prescrizioni:

In vigore dal 14 giu 1988
- degli , al più tardi il 1g luglio 1988, - dell', al più tardi il 1g luglio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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