Art. 2 · Con effetto dal 1g luglio 1990 la direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

Art. 2

Con effetto dal 1g luglio 1990 la direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 14 giu 1988
1) L', paragrafo 2, lettera j) è soppresso. 2) All', paragrafo 3 il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente e sono aggiunte le lettere e) ed f) seguenti: "d) provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica ai sensi dell', lettera s); "e) oltre al requisito di cui alla lettera d), se sono di età superiore a 12 mesi, aver reagito negativamente ad un esame individuale effettuato, in conformità dell'allegato G, nei 30 giorni precedenti la data del carico; "f) non essere soggetti ai requisiti delle lettere d) ed e), quando si tratta di bovini di età inferiore a 30 mesi destinati alla produzione di carne, i quali: i) provengano da un allevamento nel quale nessun caso di leucosi bovina enzootica è stato notificato e confermato negli ultimi due anni; ii) siano contrassegnati con uno speciale marchio al momento del carico e restino sotto sorveglianza sino alla macellazione, sempreché lo Stato di destinazione prenda tutte le misure per evitare la contaminazione degli allevamenti locali." 3) L', paragrafo 1, lettera G è soppresso. 4) L'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma è soppresso. 5) L'articolo 8 bis è soppresso. 6) Nel modello I dell'allegato F: - Al punto V il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente: "e) - sono stati mantenuti negli ultimi 12 mesi (28) o, se di età inferiore a 12 mesi (29), dalla nascita, in un allevamento indenne dalla leucosi bovina enzootica (30) (31), - hanno reagito negativamente entro il termine prescritto di 30 giorni (32) ad un esame individuale (33) per la ricerca della leucosi bovina enzootica (34) (35), - sono destinati all'ingrasso (36)", - La nota a piè di pagina (37) è sostituita dalla nota seguente: "(38) questa eccezione è consentita solo per i bovini di età inferiore a 30 mesi destinati all'ingrasso, sempreché gli animali - provengano da un allevamento in cui nessun caso di leucosi bovina enzootica sia stato notificato e confermato negli ultimi due anni, - rechino un contrassegno distintivo e siano sottoposti ad un controllo particolare nel paese di destinazione." - La nota a piè di pagina (39) è soppressa. - La nota a piè di pagina (40) diventa la nota (41).
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