Art. 7 · La direttiva 70/458/CEE è modificata come segue:

Art. 7

La direttiva 70/458/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 13 giu 1988
1) all', paragrafo 1, lettera A dopo i termini: «Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. gongylodes Cavolo rapa» sono inseriti i termini: «Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Cavolo cinese» il termine «cicoria» è sostituito da «cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)» e dopo i termini: «Cichorium intybus L (partim) Cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)» sono inseriti i termini: «Cichorium intybus L. (partim) Cicoria industriale»; 2) all', paragrafo 1 bis del testo in lingua inglese il termine «descriptions» è sostituito da «names»; 3) all', il paragrafo 1 ter diventa 1 quater; 4) all' è inserito il paragrafo seguente: «1 ter. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 40.»; 5) all' è aggiunto il testo del comma seguente: «Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.» 6) all', paragrafo 3, dopo la prima frase è aggiunto il testo seguente: «Per quanto riguarda la Grecia, le date del 30 giugno 1975 e del 1g luglio 1972 di cui sopra sono sostituite rispettivamente dalle date del 31 dicembre 1988 e del 1g gennaio 1986.»; 7) all', paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: «Nel caso di varietà derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, seconda e quarta frase, e ammesse in uno o più Stati membri a seguito delle misure ufficiali contemplate da tale disposizione, si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 40, che tutti gli Stati membri che hanno proceduto a tale ammissione assicurino che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo la stessa procedura e conformi ai suenunciati principi.»; 8) all'articolo 13, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: «Nel caso di varietà di cui all'articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, l'ammissione può essere rinnovata soltanto se, senza pregiudizio dell'articolo 37, il nome della o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all', paragrafo 1.»; 9) all'articolo 13, paragrafo 3, è aggiunto il testo dei commi seguenti: «Nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1g luglio 1972, la scadenza di cui al paragrafo 1, seconda frase, può essere prorogata, conformemente alla procedura prevista all'articolo 40, fino al 30 giugno 1990 al massimo soltanto per varietà individuali, qualora misure ufficiali organizzate a livello comunitario siano state adottate anteriormente al 1g luglio 1982 al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della loro ammissione o per l'ammissione di varietà da esse derivate. Per quanto concerne la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito la data ''1g luglio 1972'' di cui sopra è sostituita da ''1g gennaio 1973''. Per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la scadenza del periodo di ammissione per talune varietà ammesse in detti Stati membri anteriormente al 1g gennaio 1986 può essere parimenti fissata, a richiesta di questi stessi Stati membri, al 30 giugno 1990, conformemente alla procedura prevista all'articolo 40, e le varietà ci cui trattasi possono essere incluse nelle summenzionate misure ufficiali organizzate a livello comunitario.»; 10) all'articolo 16 è aggiunto il testo seguente: «5. Per quanto riguarda la Grecia, per le varietà che sono state ammesse anteriormente al 1g gennaio 1986 in uno o più altri Stati membri e che non sono mai state commercializzate in Grecia anteriormente a tale data, il periodo previsto al paragrafo 2 scade il 31 dicembre 1988.»; 11) l'articolo 20, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come ''sementi di base'' o ''sementi certificate'' e non soddisfino le condizioni di cui all'allegato II. 1 bis. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come ''sementi di base'' o ''sementi certificate'', o siano sementi standard, e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato II.»; 12) l'articolo 26, paragrafo 2 è sostituito dal seguente paragrafo: «2. In caso di varietà ampiamente note il 1g luglio 1970, sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà che è stata o sarà dichiarata conformemente all'articolo 37, paragrafo 2. È vietato far riferimento a proprietà particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice. Per quanto riguarda la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, la summenzionata data del 1g luglio 1970 è sostituita dal 1g gennaio 1973. Per la Spagna, dal 1g marzo 1986. Tale riferimento segue la denominazione varietale, dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale. Dopo una data da stabilire anteriormente al 1g luglio 1992, conformemente alla procedura prevista all'articolo 40, sull'etichetta si potrà fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prima di tale data.»: 13) l'articolo 26, paragrafo 3 diventa articolo 26, paragrafo 1 ter e viene aggiunto il testo seguente: «Tranne per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte o autorizzate da questa disposizione sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste all'articolo 28. Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 40, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio.»; 14) l'articolo 28 diventa l'articolo 28, paragrafo 1; 15) all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente: «2. Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura di cui al paragrafo 1 sono redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 26, paragrafo 1.»; 16) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40. Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata dell'esonero sarà definita facendo riferimento alle pertinenti disposizioni. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»; 17) all'articolo 30, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente: «- specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata, in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi, «- varietà, indicata almeno in caratteri latini,»; 18) il testo dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 31 1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi - provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e - raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente direttiva, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stata constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 2. Le sementi di ortaggi raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, sono - confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1 e - accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C. 3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di ortaggi - provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e - raccolte in un paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizione previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»; 19) nell'articolo 37, paragrafo 2 nel testo in lingua inglese l'espressione «to methods for the maintenance» è sostituita da «to a given maintenance»; 20) nell'articolo 42, lettera a), il termine «cavolo cinese» è inserito dopo «cavolfiore» e il termine «cicoria» è sostituito da «cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga), cicoria industriale». 21) nell'allegato I, punto 4, lettera A, è aggiunto il testo seguente: «A bis. Cicoria industriale 1. Rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie: 1 000 m»; 2. Rispetto ad altre varietà di cicoria industriale: - per le sementi di base: 600 m»; - per le sementi certificate: 300 m»; 22) nell'allegato II, punto 3, lettera a), i termini «Beta vulgaris (specie Cheltenham beet)» sono sostituiti da «Beta vulgaris (Cheltenham beet)» e i termini «Beta vulgaris (tutte le specie)» sono sostituiti da «Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)»; 23) nell'allegato II, punto 3, lettera a) dopo «Cichorium intybus» sono aggiunti i termini «(partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga))» e dopo le linee «Brassica oleracea (altre specie)» e «Cichorium intybus (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga))» sono inserite rispettivamente le linee seguenti: «Brassica pekinensis 97 1 75» e PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 388L0380.1 «Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale) 97 1 80»; 24) nell'allegato III, punto 2, dopo «Cichorium intybus» sono aggiunti i termini «(partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga))» e dopo le linee «Brassica oleracea» e «Cichorium intybus (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga))» sono inserite rispettivamente le linee seguenti: «Brassica pekinensis 20» e «Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale) 50»; 25) nell'allegato IV, lettera A, a), al punto 5 sono aggiunte le seguenti parole: «, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi,»; 26) nell'allegato IV, lettera A, a), al punto 6 sono aggiunte le seguenti parole: «, indicata almeno in caratteri latini»; 27) nell'allegato IV, lettera A, a) è aggiunto il testo seguente: «10 bis. Nel caso di varietà ibride o linee inbred: - per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla presente direttiva: il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine ''componente''; - per le altre sementi di base: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine ''componente''; - per le sementi certificate: il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine ''ibrido''»; 28) nell'allegato IV, lettera B) a), al punto 4 sono aggiunte le parole seguenti: «, indicata almeno in caratteri latini»; 29) nell'allegato IV, lettera B) a), al punto 5 sono aggiunte le parole seguenti: «, indicata almeno in caratteri latini»; 30) è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO V Etichetta e documenti previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro A. Indicazioni prescritte per l'etichetta - Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi. - Varietà, indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Peso netto o lordo dichiarato. - La menzione ''sementi non definitivamente certificate''. B. Colore dell'etichetta L'etichetta è di colore grigio. C. Indicazioni prescritte per il documento - Autorità che rilascia il documento. - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi. - Varietà, indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. - Quantità di sementi raccolte e numero di colli. - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono. - Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.»
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