Art. 3 · La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

Art. 3

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 13 giu 1988
1) all', paragrafo 1, lettera A, dopo i termini: «Sorghum sudanense (Piper) Stapf Erba sudanese» sono aggiunti termini: «X Triticosecale Wittm. Triticale»; 2) all', paragrafo 1, lettera A del testo tedesco nella linea «Phalaris canariensis L.» la parola «kanariensaat» è sostituita da «Kanariengras»; 3) all', paragrafo 1, lettera C la prima frase è sostituita dal testo seguente; «C. Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi»; 4) all', paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente: «C bis. Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta): a) destinate alla produzione di ibridi; b) che, conformemente alle norme di cui all', soddisfano le condizioni fissate agli allegati I e II per le sementi di base e c) per le quali nel corso di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni.»; 5) all', paragrafo 1, lettera E, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «E. Sementi certificate (scagliola e segale, comunque diversi dagli ibridi, sorgo, erba sudanese, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta): le sementi»; 6) all', paragrafo 1, lettera F, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «F. Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi»; 7) all', paragrafo 1, lettera G, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «G. Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comune diversi dagli ibridi): le sementi»; 8) all', paragrafo 1 bis del testo in lingua inglese, il termine «descriptions» è sostituito da «names»; 9) all' i paragrafi 1 ter e 1 quater diventano rispettivamente i paragrafi 1 quinquies e 1 sexto; 10) all' sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 ter. Le modifiche da apportare al paragrafo 1 lettere C, C bis, E, F e G, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale nel campo d'applicazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21. 1 quater. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21. Le definizioni di cui al paragrafo 1, lettera B, sono adottate di conseguenza, secondo la stessa procedura.»; 11) all', paragrafo 1 sexto, la data «30 giugno 1982» è sostituita da «30 giugno 1987» e il secondo trattino è soppresso; 12) all', paragrafo 2, lettera d) la data «31 dicembre 1982» è sostituita da «30 giugno 1989»; 13) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Nel caso delle sementi di triticale destinate ad essere commercializzate nel loro territorio, gli Stati membri possono ridurre la facoltà germinativa richiesta nell'allegato II all'80 %. Se, in tali casi, le sementi di triticale non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, questo fatto nonché il fatto che le sementi sono destinate ad essere commercializzate unicamente nel territorio dello Stato membro interessato sono specificati sull'etichetta.»; 14) l' diventa l', paragrafo 1; 15) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all', paragrafo 1.»; 16) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura fissata all'articolo 21. Nel quadro di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»; 17) all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dopo la parola «riso» è aggiunta la parola «triticale»; 18) all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente: «- specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini, - varietà, indicata almeno in caratteri latini.»; 19) all'articolo 14, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente: «Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membi possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»; 20) il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 15 1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali - provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e - raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 2. Le sementi di cereali raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, sono - confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, parti A e B, conformemente all', paragrafo 1 e - accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C. 3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali - provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e - raccolte in un paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e se è stata constatata al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.»; 21) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 21 ter Le modifiche da apportare agli allegati per fissare le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e le altre specie i cui ibridi sono inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva ai sensi dell', paragrafo 1 ter, nonché le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi delle varietà ad impollinazione incrociata di triticale, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»; 22) all'articolo 22, i termini «allegato II, punto 2» sono sostituiti da «allegato II, punto 3»; 23) l'articolo 23 bis è sostituito dall'articolo seguente: «Articolo 23 bis Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può chiedere di essere totalmente o parzialmente dispensato dall'applicazione della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1: a) per quanto riguarda le specie seguenti: - scagliola, - sorgo, - erba sudanese; b) per quanto riguarda altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tali specie nel suo territorio»; 24) nella tabella dell'allegato I, punto 2, prima della linea «Zea mays», è inserito il testo seguente: «Triticosecale, varietà ad autofecondazione: - per la produzione di sementi di base 50 m - per la produzione di sementi certificate 20 m»; 25) nell'allegato I, punto 5, lettera B, a), dopo i termini «Phalaris canariensis» è inserito il termine «triticale»; 26) nel testo in lingua francese dell'allegato I, paragrafo 5, lettera B, b), la cifra «3» è sostituita da «1» e la cifra «1» è sostituita da «3»; 27) nell'allegato II, punto 1, lettera A, i termini «comunque diverso dagli ibridi» sono inseriti dopo i termini «Triticum spelta»; 28) nell'allegato II, punto 1 dopo la lettera A è inserito il seguente testo: «A bis. Varietà di triticosecale ad autofecondazione >SPAZIO PER TABELLA> La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.»; 29) nell'allegato II, punto 2, lettera A, dopo la linea Sorghum spp, è inserito il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 30) nell'allegato III, dopo i termini «Secale cereale» è aggiunto il termine «Triticosecale»; 31) nell'allegato IV, lettera A, a), punto 4, è aggiunto il testo seguente: «, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini»; 32) nell'allegato IV, lettera A, a) è aggiunta la frase seguente: «Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.»; 33) nell'allegato IV, la lettera A, a), punto 5 è sostituita dal testo seguente: «5. Varietà indicata almeno in caratteri latini»; 34) nell'allegato IV, la lettera A, a), punto 9, è sostituita dal testo seguente: «9. Nel caso di varietà ibride o linee inbred: - per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 70/457/CEE: il nome di questo componente, con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»; - per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine ''componente''; - per le sementi certificate: il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido»; 35) all'allegato IV, lettera A, b), punto 1, dopo il termine «specie» si aggiungono i termini «o varietà»; 36) nell'allegato IV, lettera A, b), punto 4, è aggiunto il seguente testo: «; i nomi delle specie e delle varietà sono indicati almeno in caratteri latini»; 37) aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO V Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro A. Indicazioni prescritte per l'etichetta - Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. - Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente». - Categoria. - Nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido». - Numero di riferimento del campo della partita. - Peso netto o lordo dichiarato. - La menzione «sementi non definitivamente certificate». Conformemente alle procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. B. Colore dell'etichetta L'etichetta è di colore grigio. C. Indicazioni prescritte per il documento - Autorità che rilascia il documento. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza in nomi degli autori, in caratteri latini. - Varietà, indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Il numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. - Quantità di sementi raccolte e numero di colli. - Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate. - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono. - Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi».
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