Art. 2
In vigore dal 13 giu 1988
1. Gli Stati membri autorizzano l'impiego, quali solventi da estrazione nella fabbricazione di prodotti alimentari dei loro ingredienti, delle sostanze e materie enumerate all'allegato, alle condizioni d'impiego e nel rispetto delle quantità massime di residui, che vi sono eventualmente precisate.
Gli Stati membri non possono proibire, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti per motivi attinenti ai solventi da estrazione impiegati o ai loro residui se questi soddisfano le disposizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri vietano l'impiego, quali solventi da estrazione, di sostanze e di materie diverse dai solventi da estrazione enumerati nell'allegato e non possono estendere queste condizioni d'impiego e le quantità massime di residui ammissibili oltre quanto ivi stabilito.
3. In attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie sulle sostanze usate per diluire o sciogliere gli aromi, gli Stati membri possono ammettere, nel loro territorio, l'impiego di sostanze utilizzate per diluire o sciogliere gli aromi, quali solventi da estrazione di aromi provenienti da materie prime che servono per produrre aromatizzanti.
4. L'acqua, con l'eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidità o l'alcalinità, e le altre sostanze alimentari che posseggono proprietà solventi sono autorizzate quali solventi da estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.
5. Entro un termine di due anni dall'adozione della presente direttiva la Commissione, previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, riesamina le disposizioni relative alla parte I dell'allegato ed alle sostanze indicate in appresso e ne propone, se necessario, la modifica secondo la procedura prevista all'articolo 100 A del trattato:
Butan-1-olo
Butan-2-olo
1-Metile-propan-2-olo
2-Metile-propan-2-olo
Acetato di metile
Cicloesano
Diclorometano
Esano
Etilmetilchetone
Isobutano
Etere dietile
Nell'ambito di questa modifica, il Consiglio decide se sia opportuno riferire i residui dei solventi da estrazione enumerati nell'allegato, parte III agli aromi anziché ai prodotti alimentari.
6. la Commissione, previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, riesamina la situazione di cui all', paragrafo 2 e presenta al Consiglio le opportune proposte:
- tre anni dopo l'adozione della presente direttiva, per quanto riguarda il metanolo, il propanolo-1 e il propanolo-2;
- sette anni dopo l'adozione della presente direttiva, per quanto riguarda il tricloroetilene.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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