Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1988
1. La presente direttiva si applica ai solventi da estrazione impiegati o destinati ad essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti. La presente direttiva non si applica ai solventi da estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi figurino in uno degli elenchi dell'allegato. Tuttavia gli Stati membri si accertano che l'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non comporti nei prodotti alimentari residui di solventi da estrazione in proporzione pericolose per la salute umana. 2. La presente direttiva non pregiudica le legislazioni degli Stati membri relative all'impiego del metanolo, del propanolo-1 e del propanolo-2 e del tricloroetilene come solventi da estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti. 3. Ai fini della presente direttiva si intende per: a) « solvente », qualsiasi sostanza atta a dissolvere un prodotto alimentare o qualsiasi componente di un prodotto alimentare, compresi gli agenti contaminanti presenti nel o sul prodotto alimentare; b) « solvente da estrazione », un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la lavorazione di materie prime o di prodotti alimentari, di componenti o di ingredienti di questi prodotti, il quale è rimosso, ma può condurre alla presenza, non intenzionale ma inevitabile tecnicamente, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:344:oj#art-1