Art. 2
In vigore dal 13 giu 1988
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:331:oj#art-2