Art. 5
In vigore dal 9 giu 1988
1 I lavoratori e/o i loro rappresentanti in seno alle imprese o agli stabilimenti hanno accesso, conformemente alla legislazione nazionale, ai documenti presentati in applicazione dell', riguardanti la loro impresa o il loro stabilimento.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni necessarie per garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nelle imprese o negli stabilimenti siano informati in modo completo dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'agente o dall'attività alla quale sono esposti o suscettibili di esserlo, nonché delle precauzioni da prendere contro tali rischi.
Storico versioni
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