Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 giu 1988
Nel caso delle deroghe previste nell'allegato, gli Stati membri sono tenuti a far osservare dal datore di lavoro le seguenti procedure e misure: a) il datore di lavoro deve prendere le opportune precauzioni per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati e b) il datore di lavoro deve sottoporre all'autorità competente per lo meno le seguenti informazioni: - quantità impiegate annualmente, - attività e/o reazioni o procedimenti in questione, - numero dei lavoratori esposti, - misure tecniche e di organizzazione prese per prevenire l'esposizione dei lavoratori. Gli Stati membri possono inoltre prevedere un sistema di autorizzazioni individuali.
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