Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 giu 1988
1. Per prevenire l'esposizione dei lavoratori ai rischi per la salute derivanti da determinati agenti specifici e/o determinate attività lavorative nei casi di cui all', gli Stati membri prescrivono il loro divieto secondo le modalità stabilite nell'allegato. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può modificare l'allegato, in particolare per includervi ulteriori agenti o attività.
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