Art. 2 · Ai fini della presente direttiva si intendono per:

Art. 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

In vigore dal 9 giu 1988
a) « sostanze », gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante processi industriali, compresi gli additivi necessari alla loro commercializzazione; b) « agenti », gli agenti chimici, fisici e biologici presenti durante il lavoro e potenzialmente dannosi per la salute; c) « preparati », i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze; d) « impurità », le sostanze presenti a priori in quantità insignificanti in altre sostanze; e) « prodotti intermedi », le sostanze che si formano durante una reazione chimica; essi sono trasformati e perciò scompaiono prima del termine della reazione o del procedimento; f) « sottoprodotti », le sostanze formatesi durante una reazione chimica e che permangono al termine della reazione o del procedimento; g) « scarti », i resti di una reazione chimica che devono essere eliminati al termine della reazione o del procedimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:364:oj#art-2