Art. 7
In vigore dal 9 giu 1988
1. Il comitato istituito dall'articolo 20 della direttiva 67/548/CEE, denominato in appresso « comitato » può esaminare qualsiasi problema sollevato dal suo presidente, di sua iniziativa ovvero su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro, in merito all'applicazione della presente direttiva, in partiolare per quanto riguarda:
- la cooperazione tra autorità designate degli Stati membri in materia di aspetti tecnici ed amministrativi connessi all'applicazione della BPL;
- lo scambio d'informazioni sulla formazione degli ispettori.
2. Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso tecnico la formula riportata nell', paragrafo 2, nonché l'allegato della presente direttiva vengono adottati secondo la procedura prevista all'.
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