Art. 6

Art. 6

In vigore dal 9 giu 1988
1. Qualora una Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un laboratorio in un altro Stato membro, il quale asserisca di seguire la BPL, non abbia svolto una prova conformemente a detta BPL, può chiedere ulteriori informazioni a questo Stato membro e chiedere, in particolare, che venga eseguita una verifica della ricerca, eventualmente associata ad una nuova ispezione. Qualora gli Stati membri interessati non possano mettersi d'accordo, essi ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo i motivi della loro decisione. 2. La Commissione esamina non appena possibile i motivi forniti dagli Stati membri nell'ambito del comitato; essa prende quindi i provvedimenti appropriati in conformità della procedura di cui all'. In proposito essa può chiedere il parere di esperti facenti capo alle autorità designate dagli Stati membri. 3. Qualora la Commissione ritenga che sia necessario modificare la presente direttiva al fine di risolvere i problemi di cui al paragrafo 1, essa avvia la procedura prevista all' nell'intento di adottare tali modifiche.
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