Art. 4
In vigore dal 9 giu 1988
1. Ogni anno gli Stati membri redigono una relazione relativa all'applicazione della BPL nel loro territorio.
Tale relazione contiene un elenco dei laboratori ispezionati, la data dell'ispezione e un breve riepilogo delle conclusioni delle ispezioni.
2. Le relazioni vengono trasmesse alla Commissione ogni anno, non oltre la data del 31 marzo. La Commissione inoltra le relazioni al comitato di cui all'artiolo 7. Il comitato può richiedere ulteriori informazioni, oltre a quelle di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni delicate sotto il profilo commerciale e le altre informazioni riservate alle quali hanno accesso nella loro attività di verifica della conformità alla BPL siano comunicate, se necessario, solo alla Commissione, alle autorità nazionali regolatrici e alle autorità designate, nonché all'organismo che finanzia un laboratorio o una ricerca, direttamente interessato a una data ispezione o verifica.
4. Non sono considerati riservati i nomi dei laboratori sottoposti ad ispezione da un'autorità designata né la loro conformità alla BPL, né le date alle quali le ispezioni di laboratorio o le verifiche delle ricerche hanno avuto luogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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