Art. 6
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinché:
In vigore dal 7 giu 1988
a) i preparati pericolosi possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi sono conformi, per quanto riguarda la solidità, l'ermeticità e il sistema di chiusura, alle prescrizioni dell', paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE;
b) i recipienti contenenti i preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio non abbiano:
- una forma e/o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o che sia tale da indurre in confusione il consumatore;
- oppure una presentazione e/o una denominazione usata per i prodotti alimentari, gli alimenti per animali, i medicinali e i cosmetici.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinché i recipienti contenenti talune categorie di preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio e definiti secondo la procedura descritta al paragrafo 3:
- siano muniti di chiusura di sicurezza per i bambini;
- rechino un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.
3. Le categorie di preparati pericolosi i cui imballaggi dovranno essere muniti dei dispositivi indicati al paragrafo 2 sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 64/548/CEE.
Le specifiche tecniche relative a detti dispositivi figurano all'allegato IX, parti A e B della direttiva 67/548/CEE.
Storico versioni
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