Art. 10
In vigore dal 7 giu 1988
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'attuazione di un sistema specifico di informazioni (tipo scheda di dati di sicurezza) relativo ai preparati pericolosi.
Le modalità del suddetto sistema vengono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE entro tre anni dall'adozione della presente direttiva e tenendo conto dei sistemi vigenti negli Stati membri.
Tali informazioni sono principalmente destinate agli utilizzatori professionali e devono permetter loro di prendere le misure necessarie ai fini della protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.
Storico versioni
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