Art. 7

Art. 7

In vigore dal 7 giu 1988
1. Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura prodotti commercializzati sfusi o preconfezionati per i quali tale indicazione sarebbe inutile. 2. I prodotti di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare: a) i prodotti esentati dall'obbligo di indicare la massa o il volume (in particolare prodotti commercializzati al pezzo); b) i prodotti differenti commercializzati in una stessa confezione; c) i prodotti commercializzati nei distributori automatici; d) i prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; e) gli imballaggi collettivi di cui all', primo comma della direttiva 80/232/CEE quando raggruppano singoli pezzi che corrispondono ad uno dei valori che figurano in una gamma di quantità comunitaria.
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