Art. 6

Art. 6

In vigore dal 7 giu 1988
1. Il prezzo per unità di misura fa riferimento al litro o al metro cubo per i prodotti commercializzati in volume, al chilogrammo o alla tonnellata per i prodotti commercializzati in massa, al metro per i prodotti commercializzati secondo misure lineari e al metro quadrato per i prodotti commercializzati secondo misure di superficie. 2. Gli Stati membri possono tuttavia permettere che il prezzo per unità di misura faccia riferimento ai multipli o ai sottomultipli decimali delle unità indicate al paragrafo 1, per tener conto delle quantità in cui sono solitamente commercializzati taluni prodotti. 3. Il prezzo per unità di misura dei prodotti preconfezionati fa riferimento alla quantità dichiarata, conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie.
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