Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 giu 1988
1. I prodotti di cui all' recano l'indicazione del prezzo di vendita alle condizioni di cui all'. 2. I prodotti preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato e i prodotti preconfezionati in quantità variabili recano anche l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatti salvi gli articoli da 7 a 10. 3. Il prezzo per unità di misura dei prodotti commercializzati sfusi deve essere indicato. Tuttavia, gli Stati membri possono determinare le condizioni in cui talune categorie di tali prodotti possono comportare l'indicazione del prezzo di vendita al pezzo. 4. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura si riferiscono al prezzo finale del prodotto alle condizioni definite dagli Stati membri.
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