Art. 1
In vigore dal 7 giu 1988
1. La presente direttiva riguarda l'indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti non alimentari offerti al consumatore finale, oppure oggetto di pubblicità recante un'indicazione di prezzo, che sono commercializzati sfusi oppure preconfezionati in quantità prestabilite o variabili.
2. La presente direttiva non si applica:
- ai prodotti acquistati ai fini di una attività professionale o commerciale;
- ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi;
- alle vendite tra privati;
- alle vendite all'asta, nonché alle vendite di oggetti d'arte e di antiquariato.
Storico versioni
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