Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 mag 1988
Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi punti terminali della rete pubblica siano accessibili all'utenza e le loro caratteristiche materiali siano pubblicate entro il 31 dicembre 1988. Gli impianti esistenti al 31 dicembre 1988 debbono essere muniti entro un termine ragionevole di un punto terminale accessibile a qualunque utente che ne faccia richiesta.
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