Art. 1 · Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

Art. 1

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

In vigore dal 16 mag 1988
- « apparecchi terminali » gli apparecchi allacciati direttamente o indirettamente al punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni. L'allacciamento è indiretto se l'apparecchio è interposto tra il terminale e il punto terminale della rete. In entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica. Ai termini della presente direttiva rientrano tra i terminali anche le stazioni satellite adibite alla sola ricezione, sempreché non siano ricollegate alla rete pubblica di uno Stato membro; - « imprese » gli enti pubblici o privati ai quali lo stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione e/o di manutenzione di apparecchi terminali di telecomunicazione.
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