Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 mag 1988
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva - entro il 1o luglio 1988, per quanto concerne il captafol, il captano ed il folpet, - entro il 1o gennaio 1989, per quanto concerne gli altri antiparassitari. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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