Art. 5

Art. 5

In vigore dal 8 apr 1988
GLI STATI MEMBRI SONO DESTINATARI DELLA PRESENTE DIRETTIVA . FATTO A BRUXELLES, L'8 APRILE 1988 . PER LA COMMISSIONE FRANS ANDRIESSEN VICEPRESIDENTE***** SESTA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 1988 che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (88/272/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/298/CEE (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma, primo trattino, viste le richieste presentate dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Francia, dall'Irlanda, dal Portogallo, dall'Italia e dal Regno Unito, considerando che la direttiva 77/93/CEE prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che tale direttiva specifica altresì le misure che gli Stati membri debbono istituire almeno per quanto concerne l'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali ed altri prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato V, provenienti da paesi terzi; considerando che in alcuni Stati membri vigono disposizioni più rigorose per quanto concerne questi vegetali e prodotti vegetali; considerando che, negli Stati membri richiedenti, tali misure più rigorose includono alcune restrizioni per determinati prodotti originari di paesi terzi; considerando che se gli allegati della direttiva summenzionata venissero modificati in modo appropriato, gli Stati membri interessati potrebbero imporre le restrizioni in questione anche quando i prodotti considerati, originari di paesi terzi, provengono da altri Stati membri; considerando che, secondo quanto dichiarato dalla Commissione e da tutti gli Stati membri all'atto dell'adozione della direttiva 85/574/CEE del Consiglio (3), gli allegati della direttiva 77/93/CEE dovrebbero essere modificati in conformità, ma soltanto in via provvisoria, a titolo di misura di protezione applicabile per un periodo limitato, onde consentire alla Commissione di esaminare il loro fondamento fitosanitario caso per caso; considerando che durante tale periodo la Commissione esaminerà tali misure di protezione in funzione della situazione fitosanitaria dei paesi terzi interessati, onde poter prendere disposizioni più durature alla fine del periodo di cui sopra; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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