Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 mar 1988
Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1o ottobre 1988 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:194:oj#art-3