Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 mar 1988
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al piú tardi un anno a decorrere dalla notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alle Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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