Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 mar 1988
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presenta direttiva entro il 1o gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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