Art. 1 · La direttiva 84/538/CEE è modificata nel modo seguente:

Art. 1

La direttiva 84/538/CEE è modificata nel modo seguente:

In vigore dal 22 mar 1988
1) Il testo dell', paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. La presente direttiva mira a ridurre il livello di potenza acustica ammissibile del rumore nell'aria, emesso nell'ambiente dai tosaerba, ed il livello di pressione acustica ammissibile del rumore nell'aria, emesso sul posto di guida dai tosaerba che hanno una larghezza di taglio superiore a 120 cm, attraverso la fissazione di valori limite e di metodi di misurazione di tali valori. » 2) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i tosaerba di cui all' possano essere immessi sul mercato unicamente se: - il loro livello di potenza acustica, misurato nelle condizioni di cui all'allegato I, non supera il livello di potenza acustica ammissibile, indicato nella tabella seguente in funzione della larghezza di taglio del tosaerba: 1,2.3 // // // Larghezza di taglio del tosaerba (L) // Livello di potenza acustica ammissibile dB(A)/1 pW // // // 1.2.3 // // L µ 50 cm // 96 // 50 cm < // L µ120 cm // 100 // // L >120 cm // 105 // // // - il livello di pressione acustica del rumore nell'aria espresso in dB(A), misurato sul posto di guida, nelle condizioni specificate nell'allegato I bis, non supera il livello di 90 dB(A). » 3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 Prima della messa in vendita, i tosaerba devono recare in modo visibile, ben leggibile e indelebile, direttamente sul tosaerba o su una targhetta ad esso rivettata o incollata, il marchio di identificazione del costruttore, la designazione del tipo e l'indicazione del livello massimo di potenza acustica, espresso in dB(A)/1 pW ed i tosaerba che hanno una larghezza di taglio superiore a 120 cm devono recare un'indicazione del livello di pressione acustica sul posto di guida, espresso in dB(A)/20m/Pa; questi valori sono garantiti dal costruttore. L'ultima indicazione non è necessaria per i tosaerba con motore elettrico di larghezza di taglio inferiore a 30 cm, che, in virtù della loro costruzione, non sono rumorosi. Il modello di queste indicazioni figura nell'allegato III. » 4) È inserito un nuovo allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato I della presente direttiva. 5) All'allegato III è aggiunto il testo che figura nell'allegato II della presente direttiva. 6) Per i tosaerba che, richiedono la misurazione del livello di pressione acustica, nell'allegato II dopo la rubrica « Livello di potenza acustica garantito dB(A) : » è aggiunto il testo seguente: « Livello di pressione acustica garantito dB(A). »
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