Art. 10
In vigore dal 7 mar 1988
Dalla data di presa d'effetto della presente direttiva fino alla scadenza del periodo transitorio, possono considerarsi compatibili con il mercato comune, a titolo degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, gli aiuti nazionali per l'ampliamento funzionale dei fabbricati di ricezione delle batterie, necessari ad assicurare l'allevamento dello stesso numero di capi, tenendo conto anche dell'ammortamento di questi edifici.
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