Art. 8
In vigore dal 7 mar 1988
1. Nel caso in cui è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, la questione è deferita senza indugio al comitato veterinario permanente, istituito con la decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato « comitato », dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine fissato dal presidente tenuto conto dell'urgenza della questione.
Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, secondo comma, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta le misure e procede alla loro immediata applicazione se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato, o se quest'ultimo non ha espresso alcun parere al riguardo, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.
Se allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui la proposta è stata presentata il Consiglio non adotta alcuna misura, la Commissione adotta le misure proposte e provvede alla loro immediata applicazione, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato contro tali misure a maggioranza semplice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:146:oj#art-8