Art. 6

Art. 6

In vigore dal 7 mar 1988
1. Gli Stati membri vietano l'importazione in provenienza dai paesi terzi di animali da azienda cui siano state somministrate, in qualsiasi modo, sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, nonché carni provenienti da tali animali. 2. A tale scopo, le decisioni da prendere ai fini dell'applicazione della direttiva 72/462/CEE, tenuto conto dell'articolo 13 della direttiva 85/358/CEE per quanto concerne le carni, nonché delle garanzie equivalenti per quanto concerne gli animali vivi, devono essere adottate anteriormente al 1o gennaio 1988. 3. Gli Stati membri provvedono a che le carni fresche importate in provenienza dai macelli riconosciuti dei paesi terzi nei confronti dei quali sarà stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 2 siano - fatte salve le disposizioni in materia di polizia sanitaria - ammesse sul mercato comunitario conformemente all'articolo 25 della direttiva 72/462/CEE. 4. Fino all'applicazione di ciascuna delle decisioni di cui al paragrafo 2, rimangono applicabili le normative nazionali che disciplinano le importazioni in provenienza dai paesi terzi nel settore delle sostanze ad azione ormonica, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato. 5. A decorrere dal 1o gennaio 1988 gli Stati membri sospendono le importazioni provenienti da quei paesi terzi per i quali a tale data non sia stata adottata alcuna decisione ai sensi del paragrafo 2. 6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione compila un elenco dei prodotti autorizzati dai paesi terzi per i trattamenti terapeutici di cui all' della direttiva 81/602/CEE. 7. Secondo la procedura di cui all' è istituito un programma di controllo sulle importazioni provenienti da paesi terzi, in modo da garantire che tali importazioni non beneficino di un trattamento più favorevole dei prodotti comunitari. Sul piano dei controlli di routine, tale programma: - stabilirà le frequenze dei controlli delle importazioni provenienti da ciascun paese terzo; - terrà conto delle garanzie offerte dalle regolamentazioni dei paesi terzi in materia di controllo. In caso di controllo con esito positivo, le importazioni provenienti dai paesi terzi sono sottoposte a controllo sistematico fino al ripristino della situazione normale.
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