Art. 4
In vigore dal 7 mar 1988
Gli Stati membri prescrivono che le aziende che producono sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e gestagena e quelle che sono autorizzate, a qualsivoglia titolo, a commerciare dette sostanze, nonché le aziende che producono prodotti farmaceutici e veterinari a base di tali sostanze, tengano un registro nel quale devono figurare, in ordine cronologico, i quantitativi prodotti o acquisiti e quelli ceduti o utilizzati per la produzione dei prodotti farmaceutici e veterinari.
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