Art. 6

Art. 6

In vigore dal 3 dic 1987
Entro la fine del 1988 il Consiglio esamina, in base ad una proposta della Commissione, l'applicazione di un'ulteriore riduzione dei valori limite per i tre inquinanti oggetto della presente direttiva e la fissazione di valori limite per le emissioni di particelle.
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