Art. 2
In vigore dal 3 dic 1987
1. A decorrere dal 1° luglio 1988 gli Stati membri non possono, per motivi attimenti agli inquinanti gassosi emessi da un motore: - rifiutare l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE ovvero l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo equipaggiato con un motore ad accensione spontanea, ovvero
- vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli di tale tipo, ovvero
- rifiutare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo di motore ad accensione spontanea, ovvero
- vietare la vendita o l'utilizzazione di nuovi motori ad accensione spontanea,
qualora siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati della presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° luglio 1988 gli Stati membri possono, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi emessi da un motore: - rifiutare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo equipaggiato con un motore ad accensione spontanea, ovvero
- rifiutare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di motore ad accensione spontanea,
qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati della presente direttiva.
3. Sino al 30 settembre 1990 il paragrafo 2 non si applica ai tipi di veicoli equipaggiati con un motore ad accensione spontanea e ai tipi di motore ad accensione spontanea qualora il motore ad accensione spontanea sia descritto nell'allegato di un certificato di omologazione rilasciato ai sensi della direttiva 72/306/CEE prima di tale data.
4. A decorrere dal 1° ottobre 1990 gli Stati membri possono, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi emessi da un motore: - vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di nuovi veicoli equipaggiati con un motore ad accensione spontanea, ovvero
- vietare la vendita e l'utilizzazione di nuovi motori ad accensione spontanea,
qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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