Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 dic 1987
Al più tardi il 31 dicembre 1987 il Consiglio, su proposta della Commissione: - decide un'ulteriore riduzione dei valori limite per i veicoli di cilindrata inferiore a 1 400 cm3 da applicare non oltre il 1992 per il rilascio di nuove omologazioni nazionali e non oltre il 1993 per la prima messa in circolazione dei veicoli; - modifica la prova di cui all'allegato III della direttiva 70/220/CEE, onde adeguarla alle attuali condizioni, in particolare aggiungendo la prova di guida fuori dalle zone urbane; - decide in merito alle modalità di entrata in vigore della prova modificata che figura nell'allegato III, e alle condizioni di abrogazione dell'allegato III e dell'allegato III A della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva, incluso il periodo transitorio.
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