Art. 3

Art. 3

In vigore dal 3 dic 1987
1. Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, l'omologazione CEE o il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 70/156/CEE ad un tipo di veicolo con motore ad accensione comandata le cui esigenze in fatto di carburante non siano conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva: - a decorrere dal 1° ottobre 1988 per i tipi di veicoli con cilindrata superiore a 2 000 cm3, salvo quelli definiti al punto 8.1, - a decorrere dal 1° ottobre 1989 per gli altri tipi. 2. A decorrere dal 1° ottobre 1990, gli Stati membri possono vietare la prima immissione in circolazione dei veicoli muniti di un motore ad accensione comandata le cui esigenze in fatto di carburante non siano conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva, a meno che il costruttore non presenti un certificato, accettato dal servizio tecnico che ha rilasciato l'omologazione iniziale per le emissioni, in cui si precisi che l'adeguamento dei veicoli alle nuove prescrizioni in materia di carburante richiede importanti modifiche tecniche, e precisamente : mutamento delle specifiche dei materiali delle sedi delle valvole di aspirazione o di scarico, oppure riduzione del rapporto di compressione o aumento della cilindrata del motore per compensare la perdita di potenza ; in tal caso, siffatto divieto è possibile soltanto a decorrere dalle date previste all', paragrafo 3.
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