Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 dic 1987
1. A decorrere dal 1° luglio 1988 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico dovuto ai gas prodotti dal motore oppure alle esigenze del motore stesso in fatto di carburanti: - rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE (2) modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (3) o l'omologazione di portata nazionale, né - vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, se le emissioni di gas inquinanti e le esigenze del motore in fatto di carburanti di questo tipo di veicolo a motore o di questi veicoli sono conformi alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° ottobre 1988 per i tipi di veicoli con cilindrata superiore a 2 000 cm3, (1) GU n. L 190 del 20.8.1972, pag. 1. (2) GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (3) GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44. a decorrere dal 1° ottobre 1990 per i tipi di veicoli con cilindrata inferiore a 1 400 cm3, a decorrere dal 1° ottobre 1991 per i tipi di veicoli con cilindrata da 1 400 cm3 a 2 000 cm3 e a decorrere dal 1° ottobre 1994 per i tipi di veicoli di pari cilindrata con motore ad accensione spontanea del tipo ad iniezione diretta, gli Stati membri: - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a motore, - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore, le cui emissioni di gas inquinanti non siano conformi agli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva. 3. A decorrere dal 1° ottobre 1989 per i veicoli con cilindrata superiore a 2 000 cm3, a decorrere dal 1° ottobre 1991 per i veicoli con cilindrata inferiore a 1 400 cm3, a decorrere dal 1° ottobre 1993 per i veicoli con cilindrata compresa tra 1 400 cm3 e 2 000 cm3 e, a decorrere dal 1° ottobre 1996 per i veicoli di pari cilindrata con motore ad accensione spontanea del tipo ad iniezione diretta, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli le cui emissioni di gas inquinanti e le cui esigenze del motore in fatto di carburanti non rispettino gli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.
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