Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 dic 1987
1. Gli Stati membri mettono in vigore, al più tardi entro il 1o gennaio 1988, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Tuttavia, fino al 1o gennaio 2005, gli Stati membri continuano ad applicare le misure di cui all'articolo 4 della direttiva 82/130/CEE nei confronti del materiale elettrico la cui conformità alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 82/130/CEE, qualora tale certificato sia stato rilasciato prima del 31 dicembre 1988.
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