Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 nov 1987
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 ottobre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Comissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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